Originariamente Scritto da
balmung
cerco di farla breve
la norma che citavi nel tuo post è l'art. 280c.p.p., per come modificato dalla legge del 2013. La disposizione opera riferimento all'adozione delle misure cautelari, nel nostro caso assume rilievo il secondo comma:
"la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni".
Ovverosia, alle ipotesi in cui la legge stabilisca una pena
massima dai cinque anni in su.
Occorre precisare che il suddetto comma, si riferisce alle ipotesi di custodia cautelare in carcere. Nulla vieta, ai sensi del primo comma del medesimo art. 280 c.p.p. di adottare ulteriori e differenti misure nelle ipotesi in cui la legge stabilisca la reclusione
superiore nel massimo a 3 anni ( i domiciliari ad esempio).
Bene.
Vi è poi un' altra disposizione che inerisce, invece, le ipotesi in cui il PM o la PG di propria iniziativa possa procedere al fermo dell'indiziato delitto.
L'art. 384 dispone che
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga , il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini [348], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa .
In questo caso, al di là di particolari ipotesi, è necessario, al fine di procedere al fermo, che la legge commini una sanzione nel minimo non inferiore ad anni due e, contemporaneamente, superiore nel massimo a 6 anni.
Questa norma non è stata, invece, toccata dalla legge del 2013, votata anche dal maligno.
Cosa è successo a Ragusa?
Un indiano ha sottratto una bambina di 5 anni ai genitori e si è allontanato ----> 605c.p.
Sequestro di persona
*Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
*Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
*Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
sul fatto che sia consumato e non tentato, ho già scritto e
credo sia abbastanza chiaro.
Ad ogni modo, se consumato la pena cui operare riferimento è 3-15. Se tentato, invece, 1-5.
cosa ci si sarebbe aspettati? Udienza di convalida del fermo e contestuale adozione della misura.
Cosa è successo? Quanto è durato il sequestro? L'indiano dice pochissimo, i genitori e la vittima sostengono il contrario.
Il pm, in palese contrasto sia al tenore letterale dell'art.605 sia alla giurisprudenza dominante, ha ritenuto che la fattispecie fosse solo tentata.
Sicché, ritenendo che la pena per la fattispecie in esame di anni 1-5, non ha richiesto la convalida del fermo eseguito dalla PG, perchè risultavano assenti i presupposti di cui all'art. 384 c.p.p.
Precisazione----> Come noti, la norma cui ha operato riferimento il pm, è il 384 e non il 280 per come modificato dal maligno, cui, la procura in primis ha puntato il ditino.
Continuiamo. Supponiamo, in errore, che sia tentato
ai sensi degli art. 273 e ss, in particolare alla luce del contenuto di cui al predetto 280 c.p.p., il PM avrebbe potuto richiedere al gip l'adozione di una misura cautelare personale, ivi compresa la custodia cautelare in carcere.
Non sappiamo fare le divisioni? 15 diviso 3 non farebbe 5?
E va bene, visto che siamo ignoranti di merda pure in matematica almeno, ai sensi del 280 C.p.p., prova a dargli i domiciliari, visto che 15 diviso 3 farà un numero sicuramente superiore a 3.
Considerato, anche, che al tizio di cui sopra si sarebbe potuta contestare la recidiva, la vicenda appare ancora più grottesca.
Non è stato fatto nulla. L'ha lasciato a piede libero. Ha sbagliato.
Ma la cosa più vergognosa è il corporativismo della categoria. Invece di far calare un prudente silenzio stampa e rimuovere un personaggio simile da un ufficio delicato come quello Ragusano, si è scatenata una reazione polemica con tanto di aperte accuse verso il potere legislativo. Ci si è spinti persino a minacciare querele verso
"chiunque", con uno stile molto noto in Sicilia.
Ma va bene così.
tl;dr che magari non si capisce nemmeno stavolta. Una cosa è il fermo e la sua convalida, altra e ben distinta è l'ordinanza di applicazione della misura. Anche se non avesse voluto convalidare il fermo, avrebbe in ogni caso potuto richiedere l'adozione di una misura cautelare al gip.