Se la persona perde i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida di un veicolo (vedi la scheda sulla Patente - regole e punti), la sua patente viene revocata con un provvedimento emanato dal competente ufficio della Motorizzazione.
La revoca della patente è prevista nei seguenti casi:
quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
quando il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
Se la revoca è stata determinata dalla scomparsa dei requisiti psicofisici, nel momento in cui il titolare riacquista tali requisiti (ad esempio guarisce da una lunga malattia) può subito chiedere una nuova patente che riporterà la data di abilitazione di quella precedente. Il titolare non è considerato neopatentato e non valgono i criteri di propedeuticità previsti dal codice (vuol dire che se la persona era titolare di una patente di tipo C o D, può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B).
Il provvedimento di revoca della patente disposto a causa della perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti è un atto definitivo. Negli altri casi, invece, è ammesso il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro valuterà il ricorso della persona e comunicherà la sua decisione all’interessato e ai competenti uffici della Motorizzazione. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.