Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita').
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di
accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime
finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per
dodici mesi dalla data della comunicazione. (31)((32))