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Visualizza Versione Completa : [Avvocati a me] Rivalutazione monetaria di due donazioni



NSFW
03-05-17, 18:46
Buonasera
Ipotizziamo che nel 1984 la cara nonnina X abbia donato la cifra di 40 milioni di lire al figlio A. Poi nel 2010 sempre l'amorevole nonnina abbia regalato 100 mila euro al figlio B. Ora immaginiamo che purtroppo la nonnina sia venuta a mancare, quale dovrebbe essere il calcolo corretto (molto spannometrico) per dividere un'eventuale eredità??

Firestorm
03-05-17, 18:52
Se non ci sono altri in mezzo e non c'è nulla di scritto mi pare metà per uno di quello che ha la deceduta le donazioni non contano...

NSFW
03-05-17, 19:00
No, in effetti non è mai stata fatta nessuna scrittura per entrambe le donazioni. Ed è il dubbio che avevo anche io, anche se per cifre di tale portata magari la situazione era diversa.

Mdk
04-05-17, 15:49
Donazioni in vita non mi pare abbiano valore, infatti, da quel poco di diritto che ho studiato alle superiori

Zhuge
10-05-17, 12:39
Buonasera
Ipotizziamo che nel 1984 la cara nonnina X abbia donato la cifra di 40 milioni di lire al figlio A. Poi nel 2010 sempre l'amorevole nonnina abbia regalato 100 mila euro al figlio B. Ora immaginiamo che purtroppo la nonnina sia venuta a mancare, quale dovrebbe essere il calcolo corretto (molto spannometrico) per dividere un'eventuale eredità??

L'ufficio legale sta in J4S, eh. :asd:

Se capisco bene abbiamo Caia che dona nel 1994 40 milioni di lire a Tizietto e nel 2010 100mila euro a Caietto.

Occorre anzitutto sapere: a) se Caia ha disposto per testamento o no; b) quanti altri beni residuano; c) chi sono, se ci sono, gli altri parenti.

Zhuge
16-05-17, 07:29
È sparito.

E senza che gli mandassi la parcella. :asd:

NSFW
19-05-17, 17:50
È sparito.

E senza che gli mandassi la parcella. :asd:

Eccomi, perdonami :prostro:

In effetti non so perchè ho postato di qui dove non entro praticamente mai.

Allora, sì, Caia ha donato nel 1984 40 milioni a Tizietto e nel 2010 100 mila euro a Caietta e:
a) Caia non ha disposto nulla per testamento;
b) rimangono una casa e dei soldi su conti corrente (circa 200 mila euro);
c) Tizietto e Caietta sono gli unici due figli ed eredi.

Grassie!

Zhuge
19-05-17, 18:46
Risponderò nel weekend :sisi:

Mdk
20-05-17, 09:02
La soluzione è, ovviamente, uccidere Caietta e intascare il 100% dell'eredità

Zhuge
20-05-17, 11:53
Eccomi, perdonami :prostro:

In effetti non so perchè ho postato di qui dove non entro praticamente mai.

Allora, sì, Caia ha donato nel 1984 40 milioni a Tizietto e nel 2010 100 mila euro a Caietta e:
a) Caia non ha disposto nulla per testamento;
b) rimangono una casa e dei soldi su conti corrente (circa 200 mila euro);
c) Tizietto e Caietta sono gli unici due figli ed eredi.

Grassie!

Allora, che alla morte di Caia (senza coniuge) Tizietto e Caietta siano i due eredi legittimi, da quello che scrivi, non ci piove.

Trattandosi di successione legittima (cioè non testamentaria) dei figli alla madre, il detto patrimonio relitto deve essere diviso ai sensi dell'art. 566 cc, cioè in parti uguali tra i figli.

L'asse ereditario relitto, da quello che scrivi, si compone di immobile del valore di X (va stimato, anche a spanne) + 200 K€ + il donatum, cioè le donazioni fatte in vita agli eredi, che vanno imputate per collazione all'asse ereditario relitto (quindi + 40ML1984 + 100K€2010); il tutto meno i debiti ereditari (se ve ne sono).

Venendo alle donazioni fatte in vita da Caia, occorre partire dagli artt. 724 e 737 cc, che impone la collazione (cioè il conferimento di quanto ricevuto in vita dal proprio genitore per donazione) delle dette donazioni, salvo che il defunto non abbia dispensato i donatari dalla collazione; cosa che, nella fattispecie, non mi pare sia avvenuta, considerato che non ci sono scritti di Caia. Ai sensi dell'art. 751 cc, la collazione del danaro si fa solo per imputazione, prendendo da quanto rimanente alla morte dell'ereditando (il relictum) una minore quantità di danaro secondo il valore legale di quella donata (cioè secondo il cosiddetto principio nominalistico); se il denaro in quel momento non basta, o il donatario versa all'asse ereditario la differenza, o gli altri eredi prelevano tale differenza in più in beni mobili od immobili.

Ora, sulla base dei principi di cui sopra, per la ricostruzione dell'asse ereditario, da dividersi in parti uguali fra i due figli eredi, occorre operare la riunione fittizia del relictum (immobile +200K€) con il donatum (40ML19984 + 100K€2010), deducendo poi gli eventuali debiti ereditari. Fatta questa ricostruzione contabile, il totale va diviso per metà, formando due porzioni da assegnarsi, secondo le regole della divisione, una a Tizietto e l'altra a Caietta.

Con riferimento all'imputazione del donatum, la regola dell'art. 751 è quella sopra ricordata, cioè dell'imputazione secondo il principio nominalistico; il debito di denaro per collazione, dunque, è debito di valuta, che va imputato al valore legale (o nominale), cioè senza alcuna rivalutazione di quanto al tempo ricevuto ed ora conferito. Ne consegue che Tizietto dovrà oggi imputare alla massa i 40ML che ha ricevuto nel 1984 (cioè gli €uro tot che ne risultano al cambio in €uro, ai sensi dell'art. 1277 cc), mentre Caietta dovrà imputare alla massa i 100K€ che ha ricevuto nel 2010. Su dette somme, ai sensi dell'art. 745 cc, decorrono gli interessi legali, ma solo a partire dal giorno in cui si è aperta la successione.

A spanne, l'asse ereditario completo sarà dunque composto dall'immobile + 320K€ circa - i debiti ereditari. Al solo scopo di far vedere le operazioni divisionali, ipotizzando che l'immobile venga assegnato per metà a Tizietto e per metà a Caietta (ma ovviamente l'immobile potrà essere assegnato in proprietà intera ad uno dei due, compensandosene il valore in capo all'altro per mezzo di un maggiore prelievo di danaro) e che non vi siano debiti ereditari, dei 320K€ la metà andrà a Tizietto, l'altra metà a Caietta; avendone tuttavia Tizietto già percepiti circa 20K€ nel 1984, quegli preleverà dall'asse ereditario relitto la differenza di 140K€, così come Caietta, avendone già percepiti 100K€ nel 2010, preleverà dall'asse ereditario relitto la differenza di 60K€ (140+60= 200K€ attualmente relitti).

Per quanto qui interessa, tutte le dette operazioni sono esenti da imposta di successione, considerato che i valori non mi pare eccedano la soglia di esezione di attuali 1M€ per figlio. Con riguardo all'immobile, sul medesimo vanno pagate le imposte ipotecarie e catastali (2%+1% del valore catastale dell'immobile), da corrispondersi in autoliquidazione prima di depositare la denuncia di successione e domanda di volture (cui va allegato il relativo modello F23). Sulla divisione ereditaria (che, essendoci l'immobile, almeno riguardo a quello deve essere fatta per forza a mezzo di atto notarile) è dovuta, oltre ai relativi ammennicoli, la relativa imposta di registro (1% del valore diviso); nel (raro) caso in cui nella divisione siano previsti conguagli in danaro, se chi paga il conguaglio ha avuto in assegnazione una quota di fatto dei beni superiore del 5% alla quota di beni a lui spettante di diritto si dovrà pure versare, sulla somma di conguaglio, l'imposta di registro proporzionale prevista per le compravendite (agevolata o no a seconda dei casi).

Visti i costumi italici, è utile in conclusione fare però una ulteriore postilla, anche se, sulla base delle informazioni date, non immediatamente relativa al caso di specie. Se le somme donate sono state donate senza ragione specifica, o per fornire di mezzi economici un figlio anche al fine dell'acquisto di un immobile a scelta del medesimo, si tratterebbe di donazione diretta del danaro, soggetta alle regole di cui sopra. Ma se le somme fossero state fornite al figlio per l'acquisto di un preciso bene immobile, ad esempio attraverso pagamento diretto della somma all'alienante del bene immobile, che viene intestato al figlio, o trasferendo la somma al figlio specificando che la donazione viene fatta per l'acquisto di uno specifico bene immobile, non ci troveremmo di fronte ad una donazione diretta del danaro, bensì di fronte ad una donazione indiretta del bene immobile; questo è l'attuale pensiero, dopo molte oscillazioni, della giurisprudenza. E' chiaro che, se ci trovassimo di fronte ad una donazione indiretta dell'immobile, il bene da conferire in collazione non sarebbe più il denaro, bensì l'immobile stesso, secondo i diversi principi di cui agli artt. 746 cc e ss.: il bene immobile andrebbe o conferito in natura alla massa ereditaria (sempre fittiziamente), o imputato alla porzione del donatario conferente (a scelta di chi conferisce), in ogni caso secondo il valore di stima di cui all'art. 747 cc (che stabilisce una regola opposta a quella dell'art. 751 cc sulle collazioni del danaro), cioè al valore al tempo dell'aperta successione.

Mi pare tutto.

Talismano
20-05-17, 19:05
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NSFW
21-05-17, 11:33
:bua: azz, quanta roba, ho paura a chiederti a quanto ammonti la parcella.

Grazie mille, passo le informazioni a Tizietto e Caietta

Zhuge
21-05-17, 11:39
Ho cercato di essere completo ed il più chiaro possibile. :sisi:

Talismano
21-05-17, 11:54
Sei stato chiaro e circonciso

Zhuge
21-05-17, 15:05
Sei stato chiaro e circonciso

come un senatore grillino :snob:

:asd: