I criteri di discernimento tra le due ipotesi sono stati poi dettagliati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sviluppato i riferimenti già contenuti all’interno della citata disposizione (“per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze”). Il Tribunale del Riesame sul punto cita una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 13982/18, Lombino) ove si valorizza il dato ponderale dello stupefacente, congiuntamente alla possibilità di rifornire un vasto mercato di consumatori, nonché alla disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l’utilizzo di modalità di azione peculiari e studiate per sfuggire alla azione preventiva delle forze dell’ordine. Tali elementi consentono quindi di circoscrivere il cd. piccolo spaccio, quale forma socialmente tipica di attività illecita, di per sé tale da collocarsi sul gradino inferiore della scala dell’offensività, distinguendolo dalla vera e propria gestione di una cd. piazza di spaccio, che fa leva su un’articolata organizzazione di supporto e difesa e assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente. La prima situazione deve qualificarsi secondo l’ipotesi di lieve entità, mentre la seconda giustifica l’applicazione della più grave fattispecie di cui al primo comma.