I molteplici profili evidenziati non consentono di determinare in maniera
netta i costi in caso di scioglimento: su tale calcolo insiste principalmente la
variabile costituita dall’esistenza di più soggetti sovrani che dovrebbero
inevitabilmente considerare in sede negoziale le rispettive posizioni. Con tale
riserva, le voci e gli importi oggetto di discussione possono essere indicati
solo in via puramente ipotetica, tenendo presente che tutti andrebbero
eventualmente fatti oggetto di dimostrazione alla luce di tutte le circostanze
che hanno influenzato l’evoluzione dell’opera in questione.
Pertanto, nell’enunciare tali voci deve essere tenuto presente che l’importo
relativo potrebbe essere addebitato solo all’esito di un procedimento
complesso il cui risultato è del tutto impredicibile. I seguenti elementi di
valutazione, vanno quindi intesi non come “dati” ma piuttosto come
“coordinate” di orientamento in uno spazio caratterizzato da ampia
aleatorietà:
a) a titolo di risarcimento per lo scioglimento di contratti in corso per servizi
d'ingegneria e lavori si può ipotizzare fino a un massimo del 30%
dell’ammontare dell’importo della parte di utile ancora da conseguire al
momento dello scioglimento dei contratti, comprensivi dell’alea naturale del
contenzioso e tenuto conto dei profili di incertezza in ordine alla normativa di
volta in volta applicabile di cui si è detto;
b) a titolo di risarcimento o “penalità” esplicitamente previste dal Grant
Agreement, le quali si verificano solo nell’ipotesi in cui lo scioglimento
venisse giudicato alla stregua di una violazione dell’accordo per colpa grave,
la somma dovuta sarebbe tra il 2 e il 10% e quindi tale somma si aggirerebbe
tra un minimo di 16 mln/€ a un massimo di 81mln/€;
c) nell’eventualità, considerata nello scenario peggiore, della rivalsa relativa
alla parte di costi sostenuti dalla Francia per la parte delle indagini, la somma
ammonta a circa 400 mln/€; tuttavia, essendo tale cifra l’equivalente
dell’intera somma utilizzata, è lecito ipotizzare che la pretesa risarcitoria
legittima difficilmente raggiungerebbe l’intero ammontare;
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d) i fondi già versati dall’Unione europea che potrebbero essere richiesti in
restituzione ammontano alla data odierna a 535 milioni di euro, di cui 404
erogati sulla base delle decisioni adottate nel periodo 2001-2015 e 131 a
valere sul Grant Agreement; anche in questo caso tale cifra rappresenta il
massimo ipotizzabile in relazione a tutte le variabili da considerare;
e) per ciò che riguarda, infine, le somme non ancora ricevute in base al Grant
Agreement 297 milioni di euro circa costituiscono la quota spettante alla
Francia non ancora erogata; in relazione alla sua mancata percezione
potrebbero essere avanzate pretese risarcitorie: anche in questo caso la
somma indicata costituisce il limite massimo, difficilmente raggiungibile in
considerazione del fatto che esse non costituirebbero la contropartita di opere
realizzate per le quali sarebbe ipotizzabile un costo.