1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della
presentazione del documento di identificazione e della tessera
elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a
depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al
momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna
dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al
documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono
restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in
consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito
registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.