Art. 9
Certificazioni verdi COVID-19
1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido
nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica
mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di
attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del
prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2.
3.
La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a),
ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo
vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente
la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e
contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di
dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la
predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la
professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi
regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.