Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del
comando, è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/
2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - alla guida del veicolo,
impegnando l'intersezione con la via xxxxx, non dava la precedenza al motociclo
proveniente da destra. -, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione, giusto quanto disposto
dall'art. 201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n 101406, con indicate le modalità per il pagamento.
Emergeva inoltre che le ditte incaricate all'esecuzione dei lavori, in concorso con le altre figure
destinatarie degli obblighi imposti dalla normativa, non si erano attenute a quanto disposto dall'art. 21
comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) in relazione all'art. 30 del
relativo Regolamento di esecuzione in quanto - apriva e manteneva in essere cantiere stradale,
autorizzato in forza di convenzione urbanistica, senza apporre apposita cartellonistica di
preavviso della presenza del cantiere su strada. - all'impresa esecutrice dei lavori verra' reddatta e
notificata d'ufficio la relativa infrazione, giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D. L.vo con V.D.C.
n. 101781/v con indicate le modalita' per il pagamento.