17.6.8. Sono, peraltro, inammissibili, le argomentazioni relative all'identificazione del veicolo dell'imputato e quelle in tema di perizia (paragrafo n. 2.19.8. del ritenuto in fatto) poichè non si confrontano con l'ampia e logica motivazione stesa sul punto dalla Corte distrettuale.
Sono inammissibili, perchè generiche laddove si limitano ad affermare l'erroneità delle conclusioni tratte dalla Corte distrettuale, le deduzioni in merito all'errata ricostruzione della scansione temporale delle video riprese in quanto i giudici di merito hanno logicamente ancorato gli orari ai rilievi eseguiti in sede di acquisizione delle registrazioni, nonchè alle risultanze del tabulato telefonico che ha tracciato la conversazione telefonica alla quale era intento il conducente del veicolo con targa elvetica ripreso dalle telecamere (circostanza che ha consentito la puntuale datazione del transito del veicolo dell'imputato davanti alla telecamera).
Sono stati ritenuti, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, particolarmente significativi dal punto di vista identificativo del veicolo la presenza di: una cassetta porta attrezzi posta all'interno del cassone; una cassetta porta attrezzi posta sotto la sponda destra; un serbatoio "maggiorato" da 90 litri, compatibile con il passo 3450 del veicolo; due inserti poligonali (trapezoidali) che interrompono la striscia rossa della sponda del cassone, tipici solo della ditta (OMISSIS) che aveva installato il cassone, ben visibili nella loro dimensione e corrispondenti nella loro collocazione a quelli del furgone di ((OMISSIS)) B.M.G.; una macchia scura corrispondente alla macchia di ruggine all'interno del cassone e una macchia scura corrispondente alla macchia di ruggine posta sul secondo inserto trapezoidale del lato destro del cassone.
Come logicamente affermato dalla Corte distrettuale, sarebbe davvero una singolare coincidenza che, in una zona solitamente frequentata da ((OMISSIS)) B.M.G. il quale - per sua stessa ammissione - proprio quel pomeriggio è transitato in quel punto a bordo del proprio furgone cassonato,
sia stato visto passare e ripassare varie volte proprio un mezzo dello stesso tipo, marca, modello, colore e caratteristiche esteriori nella stessa zona ove è scomparsa la vittima, avuto riguardo alla circostanza che l'autocarro in questione è dotato di ben sedici elementi identificativi identici a quello dell'imputato.
La Corte distrettuale ha motivatamente superato le obiezioni poste dal consulente tecnico della difesa D., evidenziando, tra l'altro, che, in relazione al passo dell'autocarro, appaiono particolarmente convincenti le valutazioni e conclusioni del RIS che, dopo avere parlato con i tecnici dell' I., ha avuto dagli stessi conferma che le immagini raffigurano un I. con passo 3450, identico a quello dell'imputato, all'esito dell'orientamento del modello 3D in posizione analoga a quella del mezzo ripreso dalle telecamere, dell'evidenziazione di punti/linee corrispondenti a forme e profili rilevabili sul mezzo oggetto d'indagine, dell'evidenziazione degli assi delle ruote e della parte inferiore della fascia paracolpi, per ridimensionare, senza variare le proporzioni, i modelli CAD 3D, mentre è emerso che il consulente della difesa, che ha operato sulle immagini originali dei filmati, ha effettuato varie approssimazioni delle misurazioni, compiendo errori nella determinazione degli effetti della prospettiva.
La Corte distrettuale ha, quindi, concluso che il giudizio di identificazione ritenuto "probabile" dal RIS (valutato in termini analoghi dal giudice di primo grado) che comporta che vi siano forti elementi a supporto dell'ipotesi che le immagini a confronto riproducano il medesimo soggetto, può essere modificato in giudizio di "identificazione ragionevolmente certa", soprattutto se contestualizzato con gli spostamenti di ((OMISSIS)) B.M.G. che si trovava in zona, e rapportato alle intercettazioni ambientali e alle sue dichiarazioni.
A tale proposito la Corte distrettuale, con ampia e logica motivazione ha evidenziato che il contenuto delle intercettazioni dimostra che non solo ((OMISSIS)) B.M.G. non ha mai negato di essere passato la sera dei fatti vicino alla (OMISSIS), in via (OMISSIS) (addirittura indica la rotonda di via (OMISSIS) dove tornava indietro), ma dimostra di avere anche riconosciuto il proprio autocarro per alcune particolarità, come il cassone (OMISSIS), i rinforzi alle sponde, le prese d'aria, sicchè risultano generiche e, in particolare, inammissibili e inconferenti le contestazioni che deducono il travisamento delle intercettazioni e che deducono che l'imputato non ha mai visto i filmati in relazione ai quali avrebbe riconosciuto il proprio veicolo, mentre i giudici di merito hanno valorizzato la conversazione intercettata nel corso della quale ((OMISSIS)) B.M.G. ammette di avere riconosciuto nei filmati il proprio furgone specialmente per il serbatoio maggiorato che vi aveva fatto installare.
17.6.8.1. Risulta, infine, inammissibile perchè generica e reiterativa di argomentazioni già puntualmente esaminate dai giudici di merito la doglianza concernente il rigetto della richiesta di perizia per l'identificazione dell'autocarro, giudicata non rilevante, perchè la Corte distrettuale ha logicamente evidenziato che la presenza in loco dell'imputato a bordo del proprio veicolo non è contestata neppure dallo stesso, mentre le obiezioni formulate dal consulente della difesa in merito alle caratteristiche del veicolo sono state motivatamente superate in considerazione degli evidenti errori e imprecisioni in cui questi è incorso, sicchè, con motivazione logica e coerente, i giudici di merito hanno attribuito maggiore credibilità e affidabilità ai consulenti del Pubblico ministero.
Si tratta, come già si è ricordato in precedenza, di una valutazione di merito insuscettibile di censura in sede di legittimità laddove, come nel caso in esame, supportata da adeguata motivazione.