squalifica per la caduta e il rotolarsi mi suonerebbe nuova, semmai per la burla a Cataldi
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squalifica per la caduta e il rotolarsi mi suonerebbe nuova, semmai per la burla a Cataldi
Pronti per la squalifica con la juve
voglio proprio vederla, visto che lulic li ha convinti che i calzini non li vendono solo i neri :asd:
due giornate :asd:
non ci si crede :rotfl:
STANNO DORMENDO? :mad:
http://i.imgur.com/U6kIjp3.jpg
Paredes almeno recupera?
è pronta una squalifica anche per lui
:rotfl:
Stanno tornando ai fasti di un tempo. Non più solo furti in campo. :lol:
le due giornate solo per la simulazione :rotfl:
Scusate la mia domanda ingenua, ma visto che è stato ammonito per tutto quello che è successo, su cosa si basa la squalifica?
Il giudice sportivo non interviene solo se l'arbitro non vede e sanziona?
il punto del ricorso sarà questo
Citazione:
E’ discutibile quanto letto, si è applicata per la prima volta una norma, benché nel comunicato si legga che l’espulsione a Cataldi è perché ha strattonato Strootman e non per simulazione. Lui cade perché tirato al collo e teme il colpo. Un secondo dopo era in piedi e non ha simulato nulla, temeva di essere colpito come quando si viene aggrediti da dietro. Non è la simulazione a determinare l’espulsione, ma quello che Cataldi ha fatto
Condotta gravemente antisportiva, in questo caso evidente simulazione che ha causato l'espulsione di Cataldi
Da regolamento è così, se il trafiletto che ho appena letto era legit:boh2:
L'arbitro ha scritto nel referto che il giallo era per aver tirato l'acqua e non per la simulazione. Comunque mi pare, ma potrei sbagliare, ci fosse anche la regola che diceva che nel caso in cui la simulazione provochi una sanzione per l'avversario è comunque passibile di prova TV.
Risulta anche a me :uhm:
:uhm:Citazione:
Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.
In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
E cosa avrebbe simulato?
Toccare è stato toccato.