Il Condominio "Ricchi-Sfondati" è un ridente condominio del centro di Milano, composto da un palazzo settecentesco di tre piani che si suddivide in tre cortili e due scale.
Nel 2005, Tizia e Caia, condomine della scala A (Tizia al primo piano, Caia al terzo), decidono che, con l'età che avanza, è l'ora di pensare a mettere un ascensore. Portano la cosa in assemblea, dove i condomini della scala A deliberano a maggioranza di non essere interessati a realizzare l'ascensore, deliberando altresì il nulla osta affinché Tizia e Caia lo realizzino comunque a loro spese, detendolo poi in uso esclusivo. Il costo complessivo dell'impianto è di € 60.000,00, che Tizia e Caia si dividono equamente. L'amministratore di condominio provvede inoltre a far redigere una specifica tabella millesimale riguardante l'ascensore, dalla quale risulta che, se l'ascensore fosse di proprietà di tutti i condomini della scala, Tizia sarebbe proprietaria per 150 millesimi, Caia per 450 millesimi, gli altri condomini per i restanti 400 millesimi.
Nel 2016, Sempronio, divenuto anch'egli condomino della scala A in quanto proprietario (dopo varie peripezie) di un appartamento al secondo piano, decide, vista l'età avanzata, che l'ascensore costruito al tempo gli farebbe comodo e si rivolge dunque a Tizia e Caia per manifestare il suo interesse ad ottenerne l'uso; precisamente, comunica loro che intende esercitare il suo diritto ex art. 1121, terzo comma, c.c., il quale recita:
pertanto, chiesta ad un geometra una stima attualizzata del costo storico dell'ascensore, che oggi ammonta a circa € 75.000,00, ritiene di poter diventare proprietario della sua quota di ascensore, stimata sulla base della predetta tabella millesimale in 133 millesimi, corrispondendo a Tizia e Caia, secondo la proporzione dei rispettivi loro millesimi, la complessiva somma di € 12.000,00 (3.000,00 a Tizia, 9.000,00 a Caia).Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Tizia e Caia ribattono che secondo loro il computo è errato perché non si dovrebbe utilizzare la tabella millesimale, ma dividere per quote il costo storico attualizzato di € 75.000,00; siccome il costo fu allora diviso a metà tra Tizia e Caia, oggi Sempronio (che diverre il terzo proprietario dell'ascensore) dovrebbe riscattare un terzo della proprietà dell'ascensore, pari ad € 25.000,00, acquisendone un sesto da Tizia e un sesto da Caia e corrispondendo loro € 12.500,00 ciascuno.
Al tempo della costruzione, Tizia e Caia fecero altresì la pratica per ottenere la detrazione fiscale del 36% della spesa.
Quanto deve pagare Sempronio?