ARTICOLO 3
Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Ordine, lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, a norma dell’art.50 del R.D. 23.10.1925, n.2537.
Qualora dovesse venir meno l’interesse a mantenere l’iscrizione all’Ordine, dovrà essere presentata apposita istanza di cancellazione indirizzata all’Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova circa la regolarità dello stato dei pagamenti della quota.
La cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l’obbligo da parte dell’iscritto di versare la quota riferita all’anno in cui é avvenuta la richiesta di cancellazione.
ARTICOLO 7
Il mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della quota medesima, comporterà l’automatico deferimento dell’iscritto al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare nonché l’avvio automatico delle procedure, attraverso un agente di riscossione, delle somme dovute, incrementate delle sanzioni e degli interessi di mora.
ARTICOLO 8
Il Consiglio, In deroga a quanto previsto nel presente regolamento, per gravi e giustificati motivi provati dall’Iscritto, potrà non dar corso all’applicazione del procedimento disciplinare previsto dal precedente art.7, previa motivata deliberazione.