
Originariamente Scritto da
balmung
beh oddio. Ilfatto tende a far polemica, spesso non raccontando tutto
Al momento vado di fretta e cerco di essere sintetico.
E' vero che il concorso esterno in ass. Mafiosa, contrariamente a quanto ritenuto da molti, ha un fondamento normativo nel combinato ex 110-416bis.
Però è una norma incriminatrice di origine pretoria, nel senso che è frutto di una
interpretazione (molto) estensiva delle predette disposizioni.
In breve, la giurisprudenza penale italiana ha
"esteso" l'area del penalmente rilevante, non prescindendo dal contenuto delle disposizioni.
Ora, nel caso Contrada il problema si è posto laddove i fatti di cui era accusato erano
PRECEDENTI non all'entrata in vigore delle disposizioni violate, ma della interpretazione estensiva.
Nel diritto penale non si può essere condannati per un fatto che non costituiva reato al momento in cui è stato commesso.
Problema: Come si atteggia il principio di legalità con le ipotesi di interpretazione estensiva? Questa è una nuova incriminazione?
Per la giurisprudenza italiana: No, non è una nuova incriminazione atteso che è una interpretazione che, benché nuova, opera riferimento ad una disposizione vigente. Quindi Contrada---> Condannato.
Giurisprudenza Edu: Si. Benché non sia una nuova incriminazione strictu sensu, è comunque una estensione dell'area di rilievo penale. Il reo nel porre in essere la condotta, non poteva avere cognizione del futuro mutamento giurisprudenziale. Di fatto il suo comportamento, al tempo in cui l'ha posto in essere, per lui, era privo di rilievo penale-----> Violazione del principio di legalità sostanziale, non può essere condannato.
Questo in estrema sintesi. Io sposterei tutto nel topic sulla giustizia, al limite pomeriggio scrivo meglio
