Allora, io non sono giudice né faccio penale, però
il peculato prevede una pena che va da 4 a 10 anni di reclusione, quindi non si applica l'aggravamento del 368 c. 2; ora, senza tenere conto di eventuali attenuanti:
se dalla calunnia scaturisce un processo a carico dell'innocente che si conclude con l'assoluzione od una condanna inferiore ai 5 anni di reclusione, la pena per il calunniatore è quella base, cioè da 2 a 6 anni di reclusione, aumentata di 1/3 (quindi la forchetta diventa da 2 anni e 7 mesi a 9 anni) per l'aggravante del reato compiuto ai danni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (368 c. 1 + 61 n. 10 c.p.);
se dalla calunnia scaturisce un processo a carico dell'innocente che si conclude con la condanna ad una pena superiore ai 5 anni, la pena per il calunniatore è quella già aggravata, cioè da 4 a 12 anni, aumentata di 1/3 (quindi la forchetta diventa da 6 anni a 18 anni) per l'aggravante del reato compiuto ai danni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (368 c. 1 + 368 c. 3 + 61 n. 10 c.p.);