2. La lealtà sportiva: nozione.
Il principio di lealtà sportiva, per sua stessa natura, non può avere una vera e propria definizione; non può essere coartato attribuendovi un contenuto preciso, definitorio e, dunque per ciò stesso, limitativo.
Il principio di lealtà sportiva esprime e riassume in sé lo spirito sportivo[7] e le finalità dello sport[8]. “Fair play significa molto più che giocare nel rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione”[9].
Esso, quindi, sotto un primo profilo, qualifica l’attività sportiva: costituendo l’essenza dello sport, deve ritenersi che una pratica o un comportamento possano qualificarsi sportivi solo se sono informati al principio di lealtà[10] . Da ciò consegue, a contrario, che la pratica o il comportamento “sleali” si pongono fuori dello spirito sportivo e non possono rientrare nell’attività sportiva, potendo essere ricompresi solo nell’attività di diritto comune[11].