Originariamente Scritto da
Zhuge
Biocane linkami la norma
La sostanza è più o meno questa:
1. danno medico = responsabilità contrattuale della struttura cui ti sei rivolto + responsabilità aquiliana del medico che ti ha curato male, salvo il caso in cui tu abbia un contratto anche con il medico (ad esempio paghi il luminare perché ti operi presso la tal struttura; in questo caso hai contratto di spedalità + contratto di prestazione professionale col medico);
2. la cassazione ha poi cominciato ad inventarsi la cosiddetta responsabilità da
contatto sociale: il paziente che entra in una struttura (ferma la responsabilità contrattuale della stessa) e viene a contatto con un medico, che lo cura, viene a riporre nel medico un affidamento che è tale, secondo la giurisprudenza di cassazione, ad ingenerare una responsabilità per inadempimento di obbligazioni (che si sovrappone a quella acquiliana, derivante dal puro
neminem laedere), quindi una responsabilità contrattuale (senza contratto, ma contrattuale, perché l'affidamento che si crea impone al medico di comportarsi secondo diligenza e buona fede). Alla responsabilità contrattuale da contatto sociale consegue il regime tipico della responsabilità contrattuale, quindi onere probatorio più leggero e prescrizione decennale.
Non so adesso che rivolgimento abbia fatto il legislatore, linkami un po'.