Hahahahaha art. 438.![]()
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Tra l'altro le pene non scerzano se questo sito le riporta esatte
Dispositivo dell'art. 438 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452) → Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Chiunque cagiona un'epidemia (1) mediante la diffusione di germi patogeni (2) è punito con l'ergastolo [448, 452]. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte] (3).
Note
(1) I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione.
(2) Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata ada un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione. Si riferisce solo alle malattie che colpiscono gli uomini, in quanto per quelle che colpiscono esclusivamente gli animali o le dal moment piantea è prevista un'apposita figura criminosa dall'art. 500.
(3) Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della pena di morte (v, art. 17).