Re: That feel of no girlfriend, THAT FEEL (Again...)
L'età del consenso in ItaliaModifica
In Italia l'età del consenso è fissata di norma a 14 anni, ma la determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione, dato che si rende necessario valutare se il soggetto è:
minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dalla controparte nel rapporto sessuale.
Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del codice penale italiano;
13 anni: il consenso non è ancora considerato valido ma esiste una causa di non punibilità nel caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti consenzientemente con un minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni;
dai 14 ai 15 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia un genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero conviva con il minore, o più in generale che egli eserciti un ascendente nei confronti del minore, che quindi gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
dai 16 ai 17 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.
Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso in ragione dell'età, sono considerati reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a querela della persona offesa (art. 609-septies c.p.), ma è procedibile d'ufficio nel caso in cui:
il minore abbia meno di 10 anni;
il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.