Originariamente Scritto da
Biocane
skycoso, ma che stai a di? l'art 133 l'hai letto? il giudice deve valutare, ai fini della commisurazione della pena, l'intensita' del dolo o della colpa.
ora il dolo è un elemento soggettivo del reato, quindi il codice prevede, all'art. 133 che l'intesita' del dolo puo' essere variabile, senza specificare altro. Qui interviene la giurisprudenza, e parlo della giuriprudenza consolidata delle Sezioni Unite, non del giudice pino silvestre del tribunale di pincopallo. La giurisprudenza individua varie tipologie di dolo, che come ho detto prima non servono a indiduare la fattispecie di reato, perchè quella è invidiuata anche dall' elemento soggettivo, quindi se c'è il dolo, in riferimento all'omicidio, è volontario e stop. Poi, nella valutazione, ecco il 133 , il giudice stabilisce l'entita' della pena anche valutando l'intensita' del dolo, oltra alle circostanze eventuali e agli altri parametri del 133. Che poi nella prassi, l'intensita' del dolo venga valutata poco o semplicemente al giudice frega un cazzo e guarda le circostanze e pure nella motivazione della sentenza non faccia nemmeno menzione (a volte la fa, spesso no perchè poi nella prassi il dolo eventuale è anche raro, piu' scolastico che altro) è un altro discorso, ma non puoi dire che il codice non fa menzione ed è un'invenzione dei legulei: è un'invezione dei legulei proprio perchè il codice ne fa espresso riferimento, e quindi si è dovuto distinguere quali minchia sarebbero questi gradi di intensita' variabile del dolo