Ma aggiungere questo
significa creare un cortocircuito giuridico. Una condotta o è legittima o non lo è.ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti
Qua invece hai la condotta legittima che può non esserlo più nel momento in cui potrebbe "determinare il concreto pericolo del compimento". Cioè non è manco richiesto l'atto discriminatorio effettivo (vallo poi a dimostrare) ma basta l'intenzione.