Nello specifico, si tratta di una clausola che è stata introdotta a partire dal 1° giugno 2013 con la riforma del credito al consumo e che ha per l’appunto fissato nuove regole anche in materia di rimborso anticipato del prestito. In particolare l’indennizzo previsto corrisponde:
all’1 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno;
allo 0,5 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
Per contro, l’indennizzo non è dovuto se:
l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo;
l’importo rimborsato in anticipo è pari o inferiore a 10.000 euro;
il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto con un’assicurazione a garanzia del credito.