Tendere un cavo di acciaio non è una condotta costituente reato, nel nostro ordinamento. Se provi che il cavo è stato teso in determinate circostanze al fine di produrre un determinato evento che costituisce reato, è un caso diverso, ma sono due le cose che devi provare. Se provi le due cose devi poi provare il dolo e allora hai il reato tentato, come previsto nel nostro ordinamento.
Dododiché il principio rimane che si puniscono le azioni quando rientrano in quelle previste come reato dall'ordinamento; se non c'è concordanza tra fattispecie e precetto della norma penale, non vai avanti nell'analisi.
Nel caso di specie tu stai dando per scontato che avere teso il cavo di acciao implichi la volontà di uccidere; questo invece è elemento che va specificamente dimostrato. Se poi, dopo che hai dimostrato tutto, il reato non si realizza o se ne realizza uno diverso e meno grave, l'agente è punti secondo le conseguenze, perché quello che si guarda è sempre la conseguenza effettuva del reato compiuto (cioè l'evento che si è realizzato). Se hai avuto culo, hai avuto culo, si chiama favor rei. Se il medico è stato bravo e ha salvato la vittima, la vittima non è morta, quindi non c'è l'omicidio (che richiede la morte di un uomo) anche se tu hai fatto di tutto per ucciderla e la volevi proprio morta.
Inoltre, parlando di causalità (che è il concetto che ti manca e che continui a mescolare qui e là: qui ne accenni con le tue "condizioni fortuite scollegate"), tra condotta ed evento ci deve essere correlazione diretta, cioè dall'azione deve discendere inequivocabilmente l'evento. Se nella serie causale dei fatti si inserisce un elemento terzo che modifica la serie causale e la interrompe, viene meno la responsabilità penale, perché è principio che l'agente risponda di tutti gli eventi che derivano da cause che lui ha posto in atto, mentre non risponda nel caso in cui l'evento dipenda da circostanze che non sono in alcun modo a lui riconducibili (salvo il diverso caso del tentativo nei reati dolosi, di cui si è parlato, e quello dei reati di pericolo, in cui non occorre l'evento perché la soglia di protezione dell'ordinamento è arretrata). Perché si è deciso questo? Sempre per il principio di legalità: la responsabilità penale è limitata entro strette maglie di garanzia per la libertà del cittadino.
Nella responsabilità civile, al contrario, non è così; civilisticamente si risponde anche oggettivamente, anche se si hanno solo posizioni di garanzia, anche se non si dimostra che sussiste oltre ogni ragionevole dubbio una responsabilità dell'agente. Ma nella responsabilità civile non è in gioco la libertà di un cittadino, quindi la soglia di garanzia è molto più bassa.








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