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Lo strumento di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore c'é già, è una legge del 2011 se non vado errato.
Dico alcune cose; una volta scritte ne è venuto fuori un wottone, ma spero che sia utile per capire un po' di più l'aspetto legale della questione.
l'art. 40 del TUB, che è in vigore da quasi 20 anni, non è niente altro che una norma speciale che "specifica" il requisito della gravità dell'inadempimento; il contratto (qui, di mutuo) si può risolvere se una parte è inadempiente e l'inadempimento è grave, secondo l'interesse delle parti alle reciproche prestazioni; l'art. 40 TUB non fa che specificare questo concetto, dicendo che quando restano impagate 7 rate di mutuo l'inadempimento del mutuatario è di per sé grave e la banca mutuante può risolvere il contratto (per intenderci, nella legge equo canone c'è una norma identica che dice che si può sfrattare l'inquilino moroso, ma solo se risultano impagate almeno due mensilità di canone); se il contratto di mutuo si risolve, il debitore è tenuto alla restituzione immediata del capitale mutuato, oltre agli interessi e penali di vario genere; se tale somma non viene restituita, la banca mutuante è garantita dall'ipoteca, che è garanzia reale che grava sull'immobile e che può essere escussa tramite processo esecutivo; tenete conto che non c'è processo di cognizione, perché il contratto di mutuo, spedito in forma esecutiva dal notaio rogante, è già di per sé titolo esecutivo; la banca mutuante quindi inizia semplicemente un processo di esecuzione (previa notifica di titolo e precetto) con pignoramento immobiliare sull'immobile ipotecato (tecnicamente il processo esecutivo inizia con l'istanza di vendita), l'immobile verrà stimato e messo all'asta e, si spera, venduto; una volta venduto, la banca mutuante procedente e gli eventuali creditori intervenuti nel procedimento esecutivo si soddisferanno sul ricavato della vendita (la banca in via privilegiata, essendo creditore ipotecario); se la vendita ha prodotto un corrispettivo maggiore al debito, l'eccedenza sarà restituita al debitore; se il corrispettivo è minore, il debitore resterà tale nei confronti della banca mutuante per il residuo insoluto. Questo è lo stato dell'arte.
Ora dobbiamo dire che nel nostro ordinamento c'è un principio su cui la giurisprudenza difficilmente transige, che è il cosiddetto divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.); in parole povere, è vietato al creditore prevedere che, qualora il debitore sia insolvente, il bene dato in garanzia passi automaticamente in proprietà al creditore; la ratio di questo divieto è semplice: creditore, non puoi stritolare il tuo debitore e arricchirti rubandogli il bene immobile, che solitamente (oggi forse meno che nel 1942) vale più del debito in danaro. Sul patto commissorio sono state, soprattutto negli ultimi anni, pronunciate moltissime sentenze di Cassazione; molte hanno messo a punto un temperamento, sostenendo che alcuni contratti in cui sia prevista una clausola che faccia passare in automatico la proprietà del bene dato in garanzia da debitore insolvente a creditore non sarebbero radicalmente nulli per violazione del divieto di patto commissorio, ad esempio perché in essi è previsto che, previa stima del bene da parte di un terzo qualificato, il creditore rimborsi al debitore l'eccedenza di valore del bene rispetto al debito (c.d. patto marciano). Perché questa parentesi su patto commissorio e patto marciano?
Perché la nuova procedura che la direttiva sembra ci porterà ad inserire nella nostra legislazione (attenzione, per i contratti con i consumatori) non è altro che una messa a punto dei principi individuati dalla Cassazione. Pare che la nuova procedura sia articolata in questo modo: le parti, alla stipula del mutuo, potranno inserire nel contratto una clausola che preveda che, in caso di tot (pare diciotto) rate rimaste insolute, la proprietà del bene ipotecato passi alla banca creditrice ipotecaria, previa stima del bene stesso, effettuata in contraddittorio tra periti della banca (nominato dal Tribunale) e del debitore; in caso di valore del bene superiore al debito, con restituzione dell'eccedenza al debitore, in caso opposto (pare) con estinzione del credito e quindi esdebitazione (cioè liberazione) del debitore (il perché dell'esdebitazione è un perché politico, in analogia proprio con i principi fallimentari; una sorta di costo potenziale per la banca mutuante nel caso in cui scelga questa via di risoluzione della sofferenza; giuridicamente, se non mi hai pagato tutto, saresti ancora debitore). La banca, proprietaria ora dell'immobile, provvederà direttamente a venderlo o se lo terrà in casa a sua scelta. La procedura, quindi, riduce i tempi e l'accesso alla giustizia, considerato che in luogo di un intero processo di espropriazione immobiliare il lavoro del tribunale si riduce ad un provvedimento di nomina del perito, il quale poi depositerà la perizia in tribunale; depoisto che (credo), se non ci saranno obiezioni, concluderà la parentesi processuale (una nuova chance per le banche, dunque, con un effetto anche degiurisdizionalizzante).
Spero di essere stato chiaro e non avervi annoiato.
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Si infatti. Trovo più giusto che al debitore sia data la possibilità di accumulare 17 rate di seguito non pagate per 4 o 5 volte durante l'arco del suo mutuo![]()
Ovviamente è giusta a prescindere, dato che 18 rate non pagate anche non consecutive sono un fottìotu la tua azienda la metteresti in mora dopo quanti stipendi non percepiti? Anzi, un inquilino lo vorresti sfrattare dopo quante mensilità non erogate?
EDIT: è vero anche che l'inquilino NON lo sfratti, in questo bel paese.
in effetti facendo due conti le banche potrebbero fare un bel colpaccio.
Sarebbe da approfondire la cosa, il numero di rate è un aspetto relativo, contano altri valori
es. mutuo 30 anni 450€/mese, su un debito complessivo di 162000€ basta non pagare 8100€ per vedersi espropriata la casa
in ogni caso come già scritto, se 7 rate erano una rapina, 18 sono tutt'altra cosa
Ma puoi averne pagate già 130000, mica smetti di pagare alla prima rata...
This. Ma immagino che l'eccedenza sulla vendita rispetto al debito vada sempre al debitore...
Il fatto è che se su un debito di 250.000 euro ne ho già pagati 200.000 e poi per motivi vari smetto di pagare la banca a quel punto svende la casa a 2 lire. Ihmo il prezzo di vendita dovrebbe essere stabilito da un terzo per tutelare il debitore. Anche perchè a parte rari casi se smetti di pagare lo fai per motivi seri non giusto per provare l'ebbrezza di una cosa nuova
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Non credo che il decreto faccia distinzioni eh
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Parlavo per conto della banca. Se io banca ho un mutuo immobiliare con te debitore, e probabilmente ci ho anche piazzato un'ipoteca sopra, figurati se vado a procedere con pignoramento e vendita all'asta a prezzi che tutti possiamo immaginare; ahimè posso garantirvi che, a fronte di mutuo, le banche non hanno interesse alcuno a procedere ma se lo tengono strettosi parla di casi in cui il debito è risibile rispetto alla cifra già pagata, vedi sopra. Se chiedo mutuo e dopo 2 anni inizio a non pagare allora, a mio avviso, è lecito e anche comprensibile che labbanga proceda con il titolo esecutivo del caso.
Di fatto, Equitalia ha un millesimo del potere dei privatialtro che agire per via preferenziale.
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Aggiungo: a meno di variazioni in essere nel decreto, con la vendita diretta da parte della banca il debito viene estinto a prescindere dall'importo. Ora come ora, invece, le banche se mettono all'asta si prendono il ricavo e il debitore continua sempre a dovere alla banca la differenza tra importo precettato e ricavo.
Per me a tendere abbasseranno ancora, drasticamente, la percentuale massima erogabileprevedo lacrime e sangue per chi deve chiedere un mutuo.
concordo, la banca non è un'immobilare (né vuole farlo). Non ha interesse nel'avere - altri - immobili sul groppone. Che inoltre vanno all'asta per due lire. Anche se c'è da dire che questa eventualità eviterebbe appunto di passare dall'asta giudiziaria
In ogni caso presta soldi e su questo basa il suo business
è da vedere come saranno decisi i dettagli, perchè possono venire in mente degli esempi che lasciano perplessi.
E alla fine il numero di rate ha un valore relativo. si parla di rate mensili? quindi 18 su 120 oppure 360 per i mutui 30ennali.
Oppure semestrali? Non so se è stato già palesato qualcosa, non ho trovato
anche in funzione di questo come scrive Pin la possibilità che la percentuale massima erogabile posso essere rivista esiste
Idem la possibilità di un aumento dei costi visto che la clausola di inadempienza sarà facoltativa
Ultima modifica di Frappo; 05-03-16 alle 11:28