quante ore?
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dato che a pagare dovrebbero essere zuckemberg & colleghi (cosa che il vice pres. del cons. non dice, anzi, sbrodola cagate su libertà di espressione e censura più o meno in concomitanza con quell'altro amichetto suo che 'sta pensando di eliminare l'ordine dei giornalisti'), può darsi tema che questi poi per comensare gli esborsi per l'uso di contenuti creati da altri facciano pagare l'utenza per usare le varie cagate 2.0.
siccome per questi internet ed i social sono indispensabili per fare consenso, per loro sarebbe una traGGedia.
Il blogghe ci chiudono il blogghe :asd:
che poi tanto ormai parlEno solo via Facebook o twitter. anzi, non è che li usino per parlare, giusto per fare dichiarazioni.
per ripicca possono impedire ai giornali di riportare quel che cagano fuori sui social :idea:
Continua a postare questa merda, mi raccomando
slowpoke
Toninelli: Nel decreto Genova metteremo una norma che è allucinante non sia mai stata fatta, l'obbligo del collaudo.
esistono casi in cui collaudo e prove di carico non sono obbligatori? :uhm:
codice civile
codice appalti pubbliciCitazione:
Art. 1665.
Verifica e pagamento dell'opera.
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.
così, giusto per direCitazione:
Art. 102
(Collaudo ((e verifica di conformita')) )
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al ((direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture)). 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto ((delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali)). ((Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre facolta' della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto)). 3. Il collaudo finale ((o la verifica di conformita')) deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori ((o delle prestazioni)), salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera ((o delle prestazioni)) da collaudare, per i quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ((o il certificato di verifica di conformita')) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera ((o delle prestazioni)), ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. ((6. Per effettuare le attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.)) 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita': a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione ((in servizio, ovvero)) in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove ((e' svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per quelli in quiescenza,)) l'attivita' di servizio; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. ((d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.)) 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalita' tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16 ((, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonche' i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralita', competenza e professionalita'.)). 9. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
:rotfl:
https://www.facebook.com/vice.italia/videos/2178417522371336/
(se cliccate dovrebbe partire il video)
fantastico
il peggiore riesce comunque a essere conte. "Buone, meritate vacanze". Ma meritate chi? cazzo ne sai?
https://www.youtube.com/watch?v=GJLRw40VuOE
UpCitazione:
L’Unione Europea ha rinnovato le sanzioni alla Russia (col voto favorevole dell’Italia)
https://www.ilpost.it/2018/09/13/san...ussia-rinnovo/
C'era Moavero Milanesi a votare?
- - - Aggiornato - - -
L’ira di Tria con Di Maio: non faccio il capro espiatorio
Il vicepremier deve superare le tensioni interne intestandosi una misura «pesante» e il Movimento non ha gradito le uscite del Tesoro su Tav e Tap
https://www.corriere.it/politica/18_...aceaa02b.shtml
https://www.agi.it/politica/possesso...ws/2018-09-10/
finalmente l'italia non arriva esima
finalmente un duro colpo a lobby e poteri fortih :bua:
E no eh. Anche qui governi in ostaggio della lobby delle armi no. Vedo con molto sfavore questa roba di potenziare la legittima difesa facendo in modo di impugnare armi più facilmente, l'America sta lì a dimostrare che una volta fatto il via, tornare indietro è quasi impossibile
sicuramente una priorità recepire in fretta e male questa direttiva
ma indotto batte buon senso anche nel governo del cambiamento