
Originariamente Scritto da
Zhuge
Qui va introdotta una precisazione valida in generale quando si tratta di responsabilità per danni e nesso di causa; mentre per il diritto penale è richiesta (quantomeno dal 2002 in poi, quando con la nota sentenza Franzese fu stabilito una volta per tutte il canone di giudizio) la prova oltre ogni ragionevole dubbio che il reato sia stato commesso dall'imputato, prova che corrisponde, quindi, ad un coefficiente di certezza prossimo al 100%, nel diritto civile il livello di certezza richiesto è generalmente molto più basso, tant'é che (salvo alcune circostanze specifiche) i fatti (e il nesso di causa che li connette al danno) possono anche essere provati per presunzione (cioè tramite un ragionamento logico non necessariamente deduttivo che porti a provare da una circostanza nota una che prima era ignota). In genere il canone civilistico relativo alla prova del nesso di causa è quello del c.d. "più probabile che non", che corrisponde ad un coefficiente di certezza approssimabile al 51%. In sostanza, mentre per il giudice penale occorre la certezza piena (del fatto, del danno, del nesso di causa e dell'elemento soggettivo, dolo, colpa o preterintenzione), altrimenti deve assolvere, per il giudice civile è sufficiente che l'impianto fattuale e la spiegazione logica che viene fornita partendo da quello per connetterlo al danno che si è verificato sia, in qualche modo, più credibile che il contrario. Inoltre va tenuto conto che nel diritto civile non è affatto inconsueto che molte responsabilità siano attribuite oggettivamente oppure per responsabilità c.d. "aggravata", che è quel tipo di responsabilità non oggettiva, ma che si può elidere praticamente solo provando il caso fortuito. L'art. 2087 c.c., che è la base giuridica del discorso che stiamo facendo (insieme al TU 81/2008 e alla normativa di corredo), pone esattamente un tipo di responsabilità che, negli anni e anni di applicazione, è stata via via accostata sempre più ad una responsabilità assimilabile a quella oggettiva (da posizione) che a quella soggettiva (e sul tipo di cautele richieste per andare esenti da responsabilità negli anni si sono combattute varie linee interpretative giurisprudenziali, alcune decisamente molto, molto, molto rigide).
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Attenzione, un conto è la possibilità teorica, un altro conto (e Ale, se capisco bene, può spiegartelo meglio di me) è quello che fa il giudice del lavoro che si trova di fronte l'infortunato. Il giudice del lavoro (forse in passato più di oggi, ma comunque anche oggi) sta sempre dalla parte del lavoratore. Forse forse le nuove leve sono meno di parte...