E dove sta la stranezza? Il codice penale non è un codice morale.
la linea di demarcazione di ceccazzo invece è giusta, concettualmente, anche se l' esempio si riferisce al colposo : anche nel colposo si puniscono le azioni sulla base di un coefficiente soggettivo imputabile all' autore, non esiste la responsabilità oggettiva in penale, quindi se tu violi volontariamente le regole del codice stradale e poi causi un incidente mortale , ne rispondi penalmente, se causi un incidente non mortale ma che ha provocato lesioni, ne rispondi penalmente, se non provochi incidenti ma ti fanno la foto, ne rispondi sul piano amministrativo, se non ti fanno la foto, non me rispondi ; ergo se decidi di passare col rosso, ne rispondi o non ne rispondi a seconda del culo : tiro di dado.
Non è logica la tua distinzione tra la corrispondenza della volontarieta' e l'accadimento sul piano fenomenico, (doloso) e la non corrispondenza (colposo) per definire la punibilita', perchè? è una forzatura : inanzitutto è sbagliato come poni il discorso " l' unico scopo" come lo stabilisci in questo caso? ti basi sulla capacità di previsione dell' evento dell' uomo medio, ma se l' autore è sotto la media? Nel momento in cui fai aderire una regola generale al caso di specie c'è sempre una demarcazione utilitaristica, la volontarietà la devi valutare dopo l'evento per vedere se c'è adesione tra fattispecie fattuale di comportamento (quella posta in essere nella realtà) e la fattispecie di reato (quella tipica tratteggiata nel codice e cristallizzata nella giurisprudenza). Questo perché il codice penale punisce le azioni e solo a volte solo le intenzioni : i reati di pericolo e i delitti tentati vengono perseguiti solo nei casi volontari e non colposi e solo quando costituiscono un pericolo che l' ordinamento ritiene potenzialmente tale da meritare una punizione : ma il merito è a scopo preventivo, non morale.
Prendi l'esempio del coglione che ha messo il cavo, se non passava nessuno per ore e avessero deciso di togliere il cavo, avrebbero risposto ugualmente del reato, (se immortalati dalle telecamere ovviamente, altrimenti se nessuno se ne accorge non ne rispondono) ma a titolo di tentativo e con la riduzione di un terzo, perchè alla fine avrebbero desistito. Quindi nel delitto tentato, si da la possibilita' di un'ulteriore sconto di pena nel caso nel quale, oltre a non verificarsi il reato, nonostante le azioni si siano manifestate sul piano fenomenico, alla fine si sia desistito dal proposito delittuoso. Anche qua dipende anche dal caso, dopo l'azione volontaria, la possibilita' di desistere, ma viene offerta
La ratio ovviamente è sempre preventiva










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