a titolo colposo non rispondi nella forma del tentativo. questo è in contraddizione con quanto è stato detto? NO! È proprio questo il punto della discussione, l' ordinamento non prevede il tentativo nella forma colposa altrimenti si verificherebbe il paradosso di ceccazzo. Ma lo prevede per una forma utilitaristica, non concettuale. Tanto è vero che nel penale, rispondi del delitto tentato solo in taluni casi e non tutti i casi nei quali rispondi a titolo doloso, cioè quelle situazioni che l' ordinamento prevede meritevoli di essere puniti anche nella forma del tentativo, ma in ogni caso , com la previsione di un terzo della pena, rispetto al delitto consumato. Questo perché appunto, si risponde di norma dell' evento arrecato, non dell' evento voluto, e le eccezioni sono eccezioni.
- - - Aggiornato - - -
scusa ma sei tu che non leggi : si risponde del reato consumato. La ragione per cui uno dovrebbe rispondere ugualmente del delitto tentato me la spieghi quale sarebbe? perché è ugualmente uno stronzo? e quindi? ti ripeto, il diritto sanziona l' evento in primo luogo, e poi si valuta l' intenzione. Perché dovrebbe risponderne solo dell' intenzione prescindendo dall' evento allo stesso modo? E tu mi dici, perché è stronzo uguale, e il diritto non ragiona in questo modo, e mi sembra logico









Rispondi Citando
sto solo discutendo sul fatto che per me è una cosa senza logica.
), integrata dagli appunti del prof 

